In un momento in cui il caro vita ha colpito tutti, chi è in affitto teme che il proprietario aumenti il canone. Vediamo se può farlo.
Dalle bollette di luce e gas, al pieno benzina fino alla spesa al supermercato: ormai tutto è aumentato in misura allarmante. Vediamo se anche gli affitti possono aumentare e se il proprietario dell’immobile può imporre un rialzo anche prima della scadenza del contratto.
Almeno sul fronte affitti arriva una buona notizia. Fin quando il contratto è in corso – cioè finché non è arrivato a scadenza – il proprietario non può chiedere un aumento. Nemmeno comunicandolo all’ Agenzia delle Entrate. L’unico caso in cui il padrone di casa può chiedere un aumento del canone di locazione prima della scadenza del contratto è nel caso di adeguamento all’inflazione secondo gli indici Istat. In questo caso, infatti, non si tratterebbe di un vero e proprio aumento del canone d’affitto ma solo di un adeguamento all’aumento dei costi sul mercato. In tal caso il padrone di casa può aumentare l’affitto in una misura fine pari al 100% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Tuttavia questa eventualità deve essere prevista dal contratto di locazione con una clausola specifica che linquilino dovrebbe, pertanto, aver letto e accettato. Se tale clausolanon è prevista dal contratto, se si tratta di un contratto con cedolare secca, neppure in questo caso il proprietario potrà aumentare l’affitto prima della scadenza del contratto.
L’aumento può essere richiesto solo in sede di rinnovo del contratto di affitto. In questo caso si aprono due opzioni: o il vecchio contratto cade e ne viene stipulato uno nuovo con un nuovo canone più elevato oppure si può decidere di mantenere il vecchio contratto di locazione con un canone rinegoziato. In ogni caso è necessario comunicare tutto all’Agenzia delle Entrate altrimenti l’aumento del canone non sarà nemmeno valido e l’inquilino non sarà tenuto a pagare la maggiorazione.
Quando il proprietario può aumentare l’affitto
La revisione del prezzo dell’affitto può essere effettuata solo dopo il secondo rinnovo del contratto; non è quindi possibile modificare il prezzo dell’affitto al momento del primo rinnovo automatico e obbligatorio.
Facciamo un esempio: nei contratti 4+4 – quelli cioè a canone libero – si può procedere all’aumento del canone solo dopo l’ottavo anno; nei contratti 3+2 – quelli a canone concordato – dopo il quinto anno. Il proprietario di casa non può, dunque, aumentare l’affitto dopo 4 anni o dopo 3 anni. Aumentare l’affitto prima della seconda scadenza è possibile ma solo se anche l’inquilino è d’accordo. In questo caso dovrà essere stipulato un nuovo contratto con il nuovo canone.
Forse proprio per la difficoltà ad aumentare gli affitti se non dopo sei o otto anni, molti proprietari di immobili ormai non fanno più contratti di affitto così lunghi ma preferiscono gli affitti brevi agli studenti o gli affitti brevissimi ai turisti. Infatti, nelle maggiori città italiane, trovare case in affitto con contratti 4+4 è diventato quasi impossibile proprio perché poi un affitto non può essere adeguato alle oscillazioni del costo della vita.