Se il nostro pacco ci viene consegnato in ritardo, abbiamo diritto a un rimborso: scopriamo insieme come avanzare la richiesta.
Probabilmente a molti di noi è successo più di una volta che ordinato online un prodotto, ci siamo fatti trovare pronti alla data di consegna definita dal venditore, per poi restare inutilmente in attesa.
Ebbene, in questi casi abbiamo diritto a un rimborso? E nel caso: come, a chi ed entro quali scadenze dobbiamo avanzare la richiesta? Cominciamo da un dettaglio essenziale: se in fase di acquisto l’accordo tra il venditore ed il compratore include un termine preciso di consegna, allora in qualità di compratori disponiamo di garanzie certe e concordate. Purtroppo, però, può accadere che il termine non venga rispettato.
Inoltre non è possibile rinunciare all’acquisto per il ritardo della consegna: il contratto di vendita, infatti, secondo il nostro Codice Civile può essere disdetto solo a seguito di intimazione di sollecito da recapitare al venditore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E nel sollecito, che è diretta conseguenza della mancata consegna o della consegna soltanto parziale, va fissato un termine di scadenza. Ma perché non era stato già indicato nel contratto di vendita?
Le clausole del contratto di vendita relative alla consegna di prodotti e merci: quali sono i nostri diritti
Spesso i contratti di vendita esplicitano tempi di consegna indicativi, ovvero i periodi di tempo mostrati come generici “da – a”. Il compratore, dopo aver letto attentamente il contratto ed essersi accorto della clausola, può richiedere al venditore di modificarla con una data specifica.
E quando ciò avviene, ovvero quando il venditore accetta di effettuare la modifica o se già il contratto prevede un termine di consegna fisso, ecco che il compratore può pretendere il risarcimento dei danni con interessi in caso di mancata consegna oppure può chiedere di annullare il contratto.
Inoltre nel contratto è bene che il termine di consegna venga esplicitato, anche se non verrà rispettato, così il compratore avrà diritto a procedere con la disdetta. Questa, inoltre, dovrà essere resa nota tramite comunicazione scritta e spedita non più tardi del giorno seguente alla scadenza del termine fissato, altrimenti il venditore avrà il diritto di ritenere che il compratore sia ben disposto a pazientare e a sopportare il ritardo della consegna.
Nei casi in cui, invece, il contratto non espliciti specificamente termini fissi di consegna e ci si accorga di questo solo dopo il ritardo, come detto in precedenza il compratore potrà procedere inviando la lettera di “Messa in mora” attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi procedere con le richieste di annullamento del contratto o di risarcimento dei danni causati dal ritardo.