È sempre necessario trasferire la residenza presso la dimora del disabile quando lo si assiste in congedo straordinario? Facciamo chiarezza.
Come chiarito dall’INPS, il congedo straordinario garantito dalla Legge 104 consente a parenti e ad affini di una persona disabile di assisterla continuativamente quando sia sopraggiunta una condizione invalidante di particolare gravità. In base alle Legge e proprio a causa della condizione di assoluta non autosufficienza, affinché il congedo venga concesso è necessario vivere con la persona assistita.
Ed ecco quindi il dilemma: ciò significa che per ottenere il congedo, la persona che assiste dovrà spostare la propria residenza presso l’abitazione del disabile? Ebbene, la risposta è contenuta nella Circolare numero 32 pubblicata dall’INPS il 6 Marzo 2012, in cui vengono esplicitate le modalità per soddisfare il requisito di residenza.
Tra queste, viene prevista anche la cosiddetta dimora temporanea: si tratta del mantenimento della residenza da parte della persona che assiste il disabile presso la propria abitazione ma certifica che, in via temporanea ed a causa del sopraggiungere dell’invalidità grave del parente o affine, la dimora verrà mantenuta presso il disabile. In altre parole, quindi, pur non cambiando la residenza, la persona che assiste può ottenere il congedo strordinario. Ma attenzione: perché vale solo ad una determinata condizione.
Quando vale la dimora temporanea e chi può richiedere il congedo straordinario
La dimora temporanea, quindi, consente alla persona che assiste il disabile di non spostare la propria residenza e di ottenere il congedo straordinario secondo le disposizioni ed i dettami della Legge 104. Tuttavia la dimora temporanea può essere ottenuta solo a condizione che sia l’assistito sia l’assistente siano registrati temporaneamente presso le stesso Comune.
L’INPS, inoltre, ha stabilito un ordine di priorità per gli assistenti che possono ottenere ed usufruire del congedo straordinario. Ovvero a partire dal coniuge o convivente di fatto; dunque il padre o la madre in caso di assenza o impossibilità del coniuge o convivente; altrimenti il figlio o la figlia; o ancora il fratello o sorella oppure, in ultima istanza, ovvero in caso di assenza o impossibilità dei parenti stretti fino ad ora menzionati, un parente o un affine entro il terzo grado.
Per fare richiesta del congedo straordinario, nonché per approfondire i dettami della Circolare e le modalità da seguire per soddisfare il requisito di residenza per ottenere la dimora temporanea, è consigliabile consultare il sito istituzionale dell’INPS nella sezione dedicata oppure recarsi fisicamente presso gli sportelli informativi presenti sul territorio.